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In deroga a quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 7, il requisito del possesso di licenza di istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non e' richiesto per i concorsi gia' banditi alla, data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010
