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Gli ufficiali i servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:

  • a)col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
  • b)col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesimo, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti ai termine dei corso stesso;
  • c)col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere b) e c) e' determinato di volta in volta dal Ministro per la difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma. I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere b) e o) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1414~art6 · fonte su Normattiva