Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

((Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare)). Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di eta' alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

Testo in vigore dal 28 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;249~art1 · fonte su Normattiva