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Gli ammessi al corso allievi sottufficiali della guardia di finanza: se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di inizio del corso. I sottufficiali in servizio ed in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza perdono il grado; se provenienti dagli allievi finanzieri, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art10 · fonte su Normattiva