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Il corso allievi sottufficiali ha la durata di due anni scolastici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso. Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso. Gli allievi sottufficiali che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995
