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Gli allievi sottufficiali possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinunzia. Sono rinviati dal corso d'autorita' gli allievi sottufficiali che:

  • a)dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;
  • b)riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;
  • c)vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso. Sono anche rinviati dal corso gli allievi sottufficiali che per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta' ne siano rimasti assenti per oltre novanta giorni per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per una sola volta, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento per i motivi di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo e' adottato con decreto del Ministro per le finanze; gli altri provvedimenti di rinvio con determinazione del comandante generale della guardia di finanza.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art12 · fonte su Normattiva