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La nomina a vicebrigadiere decorre:
- 1)per i provenienti dai corsi di reclutamento, da data non anteriore a quella in cui sono stati dichiarati idonei;
- 2)per gli appuntati nominati a norma del precedente articolo 15, sotto la data successiva a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dai corsi di reclutamento.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995
