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E' conferita, a domanda, la nomina a vicebrigadiere di complemento, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio favorevole delle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento dei sottufficiali:

  • 1)agli appuntati, purche' abbiano acquisito diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio prescritto e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari;
  • 2)agli appuntati, ai finanzieri scelti ed ai finanzieri con almeno tre anni di servizio, che non abbiano superato l'eta' di 33 anni, siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e cessino dal servizio medesimo per motivi diversi da quelli penali e disciplinari.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art18 · fonte su Normattiva