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Gli appuntati che cessino dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio e siano giudicati idonei al servizio quali sottufficiali della riserva, possono essere nominati, a domanda, vicebrigadieri della riserva con effetto dalla data di congedo, previo parere favorevole delle autorita' incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art19 · fonte su Normattiva