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La commissione esaminatrice assegna a ciascuna composizione scritta giudicata sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi. Il concorrente giudicato idoneo ai sensi dell'articolo 4 e che abbia superato la prova scritta e' ammesso a sostenere la prova orale di esame. La commissione esaminatrice assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in ventesimi. E' idoneo il concorrente che riporta almeno 10 ventesimi. La media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-11;627~art7 · fonte su Normattiva