E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di: 15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma; 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.

Testo vigente dal 27 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-29;523~art1 · fonte del testo