E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli ed esami - un reclutamento straordinario, nel servizio di commissariato dell'Esercito, di trenta tenenti commissari e di ventinove sottotenenti di sussistenza in servizio permanente. Il terzo dei posti messi a concorso e' riservato ai concorrenti che, oltre a possedere i requisiti di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. I posti riservati ai partigiani combattenti, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti di chiarati idonei, saranno devoluti in aumento ai posti messi a concorso per coloro che non sono in possesso della qualifica di partigiano combattente.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-23;476~art1 · fonte del testo