La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziche' dal 1 gennaio 1953 al 31 dicembre 1959, come stabilito dall'articolo 3 della legge 2 febbraio 1961, n. 32.

Testo vigente dal 24 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-02;40~art3 · fonte su Normattiva