In sede di revisione della sovvenzione di esercizio potra' tenersi conto della quota di ammortamento ed interessi o della sola quota di interessi - rispettivamente per spese relative a lavori agli impianti fissi o per approvvigionamento di nuovo materiale rotabile - della spesa di ammodernamento, sicuramente accertabile ed effettivamente necessaria per l'esecuzione di lavori debitamente approvati rimasta a carico del concessionario perche' non coperta ne' dagli utili di esercizio ne' dagli interventi finanziari dello Stato in contributo o sovvenzione. Valgono per le relative quote di sovvenzione le disposizioni di cui all'ultima parte dell'articolo 7, della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Le revisioni triennali possono riguardare anche la misura annua dei fondi di rinnovo da costituirsi per gli impianti e per il materiale rotabile. Le quote annue dei fondi di rinnovo saranno direttamente trattenute dall'Amministrazione su ciascuna trimestralita' della sovvenzione per essere investite alla fine dell'anno cui si riferiscono, con le modalita' previste dal regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1080~art2 · fonte su Normattiva