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L'Amministrazione dei monopoli di Stato e' esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico. I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1965 al 1 aprile 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;825~art3 · fonte del testo