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Per i tabacchi lavorati introdotti ai sensi del precedente comma e' dovuta, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari a quella, prevista all'articolo 1 per i prodotti della stessa marca iscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, per la marca iscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia piu' prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti. Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalita' per l'introduzione dei tabacchi lavorati di cui al presente articolo, al fine di assicurare la legittimita' della loro detenzione e circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1965 al 22 gennaio 1976
