Art. 12 — Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese ii cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.
Testo vigente dal 7 agosto 1982
