Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

Art. 4 — Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni: il numero 3) e' soppresso; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

  • a)le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
  • b)le cose di interesse numismatico;
  • c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  • d)le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni. L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione. Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione. Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata. L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori". All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "E' altresi' ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreche' l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981. L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione. Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione. Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati. L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori".

Testo vigente dal 7 agosto 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1993

    Questione infondata
    15 marzo 1993

    Lo speciale regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale prevedente, da un lato, la esenzione della imposta di successione, e dall'altro, il pagamento del triplo dell'imposta e di una pena pecuniaria pari a tre volte l'imposta stessa, nel caso di alienazione del bene entro il quinquennio dall'apertura della successione, trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese; ne' è censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori delle diverse ipotesi contemplate nell'impugnato art. 4, l. 2 agosto 1982, n. 512, (alienazione del bene, mutamento di destinazione, tentata esportazione clandestina) essendo tutti comportamenti contrastanti con la doverosa tutela dei beni di rilevante interesse culturale, mentre risulta infine incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva, versandosi in materia sanzionatoria. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, l. 2 agosto 1982, n. 512). - Sui limiti della sindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore v. s. n. 333/1991, o. nn. 103/1992, 520/1991, 62/1989, 593/1988, 50/1988, 337/1987 e 315/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 4 Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;512~art4 · fonte su Normattiva