Il personale addetto con carattere di esclusivita' agli impianti relativi alle concessioni scadute delle imprese autoproduttrici di energia e per le quali l'ENEL abbia esercitato la facolta' di cui al precedente articolo 1 e' trasferito all'ENEL, ovvero alle imprese elettriche degli enti locali, cui sia stata assentita, la concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Le modalita' e le condizioni del passaggio del personale nell'ipotesi di cui al precedente comma sono determinate da convenzioni stipulate tra l'ENEL e l'impresa titolare della concessione scaduta, nonche' tra le imprese autoproduttrici e le imprese elettriche dell'ente locale cui la concessione sia stata assentita ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;529~art5 · fonte su Normattiva