La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sara' stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonche' tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.

Testo vigente dal 13 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;529~art7 · fonte su Normattiva