All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato".

Testo vigente dal 18 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-11;381~art1 · fonte su Normattiva