L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore eta', della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituiscono titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualita' di ex agente della azienda presso la quale e' da istituire l'assuntoria stessa.

Testo vigente dal 15 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14~art5 · fonte del testo