E' demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie. I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarita' o negligenze gravi. L'assuntore e' responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

Testo vigente dal 15 febbraio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14~art4 · fonte del testo