Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.

Testo vigente dal 1 ottobre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-08-04;1103~art22 · fonte su Normattiva