Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sara' per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazioni rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.
Testo vigente dal 1 ottobre 1965
