Art. 30 — Istanze di continuazione della procedura
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L'istanza per la continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 173, comma 1, se non e' stata richiesta la proroga, ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 191, comma 2 qualora sia stata richiesta la proroga. All'istanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite l'attestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto l'atto omesso entro il termine di cui al comma 1.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva