Art. 321

[1]La concessione ha, di regola, la durata di un anno ed e' tacitamente prorogata di anno in anno ove non intervenga, almeno due mesi prima della sua scadenza, avviso di rilascio dell'alloggio da parte del concessionario o di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione, alla quale e' peraltro riservata la facolta' di disporre in qualsiasi momento dei locali concessi, con preavviso di due mesi.

[2]In caso di trasloco, di cessazione dal servizio attivo, di morte del concessionario o quando questi cessi per qualsivoglia causa di appartenere ad una delle categorie di cui agli articoli 311 e 313 oppure venga a lui meno in tutto od in parte la corresponsione dello stipendio, la concessione s'intendera' revocata alla scadenza del mese successivo al verificarsi di uno degli eventi sopracennati. Potra' tuttavia essere dal Capo compartimento consentito al concessionario di continuare nel godimento per un ulteriore periodo non superiore a due mesi.

[3]Nei riguardi dei locatari valgono le condizioni previste dai relativi contratti di affitto.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art321 · fonte su Normattiva