Art. 35 — Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio ((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice,)) nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Testo vigente dal 9 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva