Art. 35 — Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021. Leggi il testo vigente →
Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata la revoca del domicilio eletto e finche' non sia comunicata nuova elezione di domicilio nello Stato nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva