Art. 38 — Tasse e diritti di mantenimento
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Il pagamento e' annuale per i brevetti d'invenzione e quinquennale per i modelli di utilita' e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita e' dovuto entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Possono essere pagate anticipatamente piu' annualita' se riferite allo stesso brevetto. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varieta' vegetali sono dovute, per la durata della privativa di cui all'art. 109, comma 1, del Codice, a partire dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento e' annuale ed e' dovuto anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda e' stata concessa. La proroga della durata del disegno o modello, di cui all'articolo 37 del Codice, si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto sara' quello previsto per i disegni o modelli singoli. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio dell'attestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il pagamento della prima annualita' delle tasse relative alle nuove varieta' vegetali. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale e' dovuto a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero dei diritti di mantenimento, il pagamento e' ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi del decreto di cui all'articolo 227, comma 2, del Codice. Il mantenimento della registrazione di marchio e' effettuato entro i termini e con le modalita' di cui all'articolo 159 del Codice. L'istanza di continuazione della procedura di cui all'articolo 192 del Codice deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva