Art. 58Ricorso

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Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia delle decisioni sull'opposizione.

Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art58 · fonte su Normattiva