Art. 61Correzioni ed integrazioni

Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti ((e quanto previsto all'articolo 52, comma 1)), non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

Testo vigente dal 9 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art61 · fonte su Normattiva