Art. 163 — Lanterne semaforiche per velocipedi
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1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
- a)bicicletta rossa su fondo circolare nero;
- b)bicicletta gialla su fondo circolare nero;
- c)bicicletta verde su fondo circolare nero. 2. La disposizione delle luci e' verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457). 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
- a)bicicletta verde;
- b)bicicletta gialla;
- c)bicicletta rossa. 4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i ciclisti devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva