Art. 163Lanterne semaforiche per velocipedi

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1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:

  • a)bicicletta rossa su fondo circolare nero;
  • b)bicicletta gialla su fondo circolare nero;
  • c)bicicletta verde su fondo circolare nero. 2. La disposizione delle luci e' verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457). 3. La sequenza di accensione delle luci e' la seguente:
  • a)bicicletta verde;
  • b)bicicletta gialla;
  • c)bicicletta rossa. 4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i ciclisti devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art163 · fonte su Normattiva