Art. 194 — Dotazioni tecniche e attrezzature
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ((ed essere in possesso)) delle seguenti attrezzature minime:
- a)applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
- b)applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
- c)attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
- d)laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
- e)strumento per il controllo della qualita' delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
- f)attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti; 2. Le imprese devono, altresi', ((avere la proprieta' o la disponibilita')) di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:
- a)attrezzature per il taglio dei metalli;
- b)presso-piegatrici;
- c)puntatrici e saldatrici;
- d)trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
- e)vasche di sgrassaggio metallo;
- f)cabina di verniciatura;
- g)forno di essiccazione. 3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva