Art. 20 — Aggiornamenti
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1. Le amministrazioni regionali provvedono a mantenere aggiornate le risultanze dell'archivio nazionale delle strade della rispettiva area circoscrizionale, contenente tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete alle amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva