Art. 223

(Dispositivi di frenatura ((e di segnalazione acustica)) dei velocipedi) 1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 2. Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale. 3. La trasmissione fra comando e freni, puo' essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo((,)) con cavi flessibili ((o con sistemi di trasmissione idraulica)). 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture ((...)) del veicolo. ((5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensita' tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.))

Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art223 · fonte su Normattiva