Art. 223
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1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 2. Il comando del freno puo' essere tanto a mano quanto a pedale. 3. La trasmissione fra comando e freni, puo' essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili. 4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture tubolari metalliche del veicolo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva