Art. 227Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

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1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. 2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i decreti riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi decreti stabiliscono, altresi', le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'. 3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri, quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art227 · fonte su Normattiva