Art. 264Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione

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1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalita'. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza. 4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:

  • a)generalita', indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi incaricata ove ricorra;
  • b)data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
  • c)data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. 57
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160

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con decorrenza dal 1 novembre 2020

Il D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020.

Testo vigente dal 1 gennaio 2020 al 27 settembre 2020 · versione 64 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art264 · fonte su Normattiva