Art. 28 — Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1992 al 3 giugno 1993. Leggi il testo vigente →
1. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:
- a)30 m per le strade di tipo A;
- b)20 m per le strade di tipo D;
- c)10 m per le strade di tipo E ed F.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 3 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva