Art. 28Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

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1. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:

  • a)30 m per le strade di tipo A;
  • b)20 m per le strade di tipo D;
  • c)10 m per le strade di tipo E ed F.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 3 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art28 · fonte su Normattiva