Art. 329 — Patenti speciali delle categorie C e D
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. ((La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.)) 2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potra' limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1. 3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva