Art. 337

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(Attivita' di consulenza da parte degli enti pubblici non economici) 1. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, da parte di imprese e societa' autorizzate dalla provincia, puo' essere esercitata, a mente dell'articolo 123, comma 13, del codice, anche da enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti. 2. Quando l'attivita' di consulenza di cui al comma 1 e' esercitata dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli enti pubblici non economici, l'attivita' medesima e' soggetta all'autorizzazione richiesta dalla citata legge. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n.264, articolo 2, su richiesta dei predetti enti, al titolare dell'ufficio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonche' dell'attestato di idoneita' professionale previsto dalla legge 8 agosto 1991, n.264, articolo 5. All'esercizio della detta attivita' si applica l'articolo 9 della citata legge del 1991. 3. Le tariffe minime e massime per l'attivita' di consulenza di cui al comma 2 sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. La composizione della commissione, prevista dal suddetto articolo 8 della legge citata, e' modificata sostituendo due dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative con due rappresentanti degli enti pubblici non economici, di cui uno con funzioni di supplente. 4. Dalla data di entrata in vigore del codice della strada, gli uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7. 5. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge non e' soggetto all'autorizzazione della Provincia ne' al conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti pubblici non economici che esercitino direttamente l'attivita' di consulenza trasmettono le relative indicazioni alla provincia ed all'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Le tariffe minime e massime sono determinate ai sensi del comma 3. L'ente pubblico non economico rilascia la ricevuta di cui al comma 4.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art337 · fonte su Normattiva