Art. 8 — Aree interne ai porti e aeroporti
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorita' marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva