Art. 354 — Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti
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1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice puo' essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
- b)eta' non inferiore ad anni 21;
- c)non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d)non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e)non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attivita' di autoriparazione;
- f)non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g)essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verra' determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalita' di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validita' della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. 3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397. 4. E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva