Art. 406 — Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie
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1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti. 3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonche' le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilita' e ad eliminare le barriere architettoniche, nonche' quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. 4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva