Art. 59 — Pubblicita' fonica
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1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non e' consentito effettuare pubblicita' fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorita' di pubblica sicurezza o dal sindaco. 2. La pubblicita' fonica e' consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva