Art. 65 — Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi ((...)) si distinguono in:
- a)((attraversamenti)) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b)((occupazioni)) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; ((c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.)) 2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche. ((4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.))
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva