Art. 65Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi, quando sono realizzati a raso, si distinguono in:

  • a)trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
  • b)longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
  • c)misti se sono costituiti da attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali. 2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficolta' tecniche. 4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidita' del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art65 · fonte su Normattiva