Art. 76Segnali per le esigenze dell'autorita' militare

1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti:

  • a)segnali di classe dei ponti;
  • b)segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
  • c)segnali campali temporanei. 2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa. 3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonche' le modalita' di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verra' effettuata. La installazione stessa e' effettuata dal personale militare; il Comando competente puo' richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalita' di essa.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art76 · fonte su Normattiva