Art. 191 — Forma e contenuto delle riserve (art. 31, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
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L'esecutore, e' sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita' all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita' la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva e' effettuata in via definitiva, senza possibilita' di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva